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Nuovi orientamenti applicativi Aran giugno 2021

Negli ultimi giorni l’ARAN ha pubblicato nella propria banca dati numerosi nuovi orientamenti applicativi concernenti la corretta applicazione del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre scorso.
Di seguito i nuovi pareri rilasciati dall’Agenzia.

Come si calcola l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali?
La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”.
Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
Per completezza, si chiarisce altresì che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).
Si ricorda inoltre che una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

Per quali finalità, con quali motivazioni ed entro quali limiti gli Enti possono conferire risorse al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi delle disposizioni dell’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali?
In relazione alla tematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in valutazioni sui contenuti della contrattazione integrativa già definita dall’Ente, o in indicazioni puntuali su questioni di valenza non generale, oppure in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.
Tanto premesso, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 17.12.2020, dall’anno 2021 “gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”.
Il comma 2 del citato art. 57, con le lettere da a) ad e), reca l’elenco delle risorse che costituiscono il Fondo di cui al comma 1, risorse conferibili al Fondo medesimo sempre nei limiti finanziari di cui al comma 1.
In particolare la lett. e) del comma 2 dispone che possono essere conferite al Fondo di cui al comma 1 le “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”.
La norma contrattuale testé citata, non ha individuato un catalogo delle “scelte organizzative e gestionali” rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte degli Enti un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, collegate ad esempio alle maggiori responsabilità connesse a determinate funzioni, all’interno delle rispettive cornici ordinamentali, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi.
Si rileva, anzitutto, che la norma in esame dispone quale presupposto per la sua applicazione che vi sia capacità nel bilancio e quale limite per il dimensionamento della quantità di risorse conferibili al Fondo quello previsto dal comma 1 e che essa richiede, inoltre, il rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile di riferimento.
Nell’applicazione della norma in esame sarà cura degli Enti indicare, nella relazione tecnica ed illustrativa relativa all’Ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritta, le ragioni che sono alla base della decisione di incrementare le risorse.
In coerenza con il carattere flessibile della disposizione in esame, si deve infatti ritenere che la stessa consenta agli Enti adeguati margini di autonoma valutazione delle proprie scelte organizzative e gestionali, nel rispetto di criteri di ragionevolezza.
Si deve altresì ritenere che, nell’ambito delle risorse di cui alla norma in esame possano essere ricomprese anche quelle già destinate ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del CCNL 23/12/1999, ove continuino a sussistere le ragioni che indussero a prevederle.
Si deve, infine, precisare che proprio in virtù del carattere flessibile della disposizione in esame, gli Enti potranno operare, nel tempo, sempre nel rispetto del limite di cui al comma 1, riduzioni o incrementi delle risorse in precedenza destinate al Fondo ai sensi della citata lett. e), in relazione all’evolversi delle dinamiche delle scelte organizzative e gestionali che sono sottese all’inserimento delle suddette risorse.
Sulla base delle suestese indicazioni interpretative gli Enti, nell’esercizio della propria responsabilità datoriale, potranno orientare le proprie autonome determinazioni attuative della norma.

L’art. 54, comma 4, del CCNL 17/12/2020, relativo all’Area delle Funzioni locali è da interpretarsi nel senso che tutti i dirigenti in servizio all’1/1/2018 hanno diritto a percepire gli arretrati derivanti dall’incremento del valore della retribuzione di posizione di Euro 409,50 decorrente da tale data a prescindere dal superamento dei limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione previsti dall’art. 54, comma 6, oppure l’incremento di Euro 409,50 ed i conseguenti arretrati spettano solo ai dirigenti che hanno percepito meno dell’importo minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL?
La disciplina prevista dall’art. 54, comma 4, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1.1.2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50”.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato di un importo annuo lordo di euro 409,50 il valore  annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a  tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data dell’ 1/1/2018.
Il predetto incremento, proprio perché disposto direttamente dal CCNL e da questo finanziato, come chiarito dalla norma, spetta a tutti i dirigenti in servizio alla data del 1.1.2018.
Se nella fattispecie in esame è stata applicata, nel rispetto dei presupposti ivi indicati,  la disciplina di cui all’art. 27, comma 5,del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall’art. 24 del CCNL del 22.2006 (norma confermata dall’art. 62, comma 1, lett. b) 10° alinea del CCNL del 17.12.2020), è opinione della scrivente Agenzia che l’incremento della retribuzione di posizione di cui all’art. 54 del nuovo CCNL spetti anche a quelle funzioni dirigenziali che percepiscono un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente stabilito.

Può il medico di base avere competenza nell’attestare la sussistenza delle gravi patologie e/o nel certificare le assenze dal lavoro in caso di effettuazione delle terapie salvavita e quelle relative agli effetti collaterali delle stesse?
In merito a tale questione, occorre preliminarmente chiarire la diversità di fattispecie prevista dall’art. 20 del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali 2016-2018 (di contenuto identico all’art. 21 del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali 2016-2018).
Infatti, nel comma 2 si elencano i soggetti cui compete rilasciare la certificazione sulla sussistenza delle gravi patologie, distinguendo tra
– strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali;
– enti accreditati;
– strutture con competenze mediche delle Pubbliche Amministrazioni (nei casi previsti).
Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 20 elenca i soggetti che possono certificare i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie salvavita e ai relativi effetti collaterali, vale a dire la struttura medica convenzionata ove viene effettuata la terapia o l’organo medico competente.
Pertanto, si rappresenta che la certificazione circa la sussistenza delle gravi patologie spetti soltanto agli enti sopra indicati mentre la certificazione dei giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie salvavita e le assenze correlate agli effetti collaterali di quest’ultime può essere effettuata anche dal medico di medicina generale (oltreché, beninteso, dalla struttura medica convenzionata). Invero, nella dizione “organo medico competente” si ritiene si debba ricomprendere anche il medico di base e che, al medesimo, potrebbe farsi riferimento, ad esempio, anche nel caso di terapie salvavita svolte per le loro caratteristiche presso il domicilio del dipendente.