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Neutralizzazione delle spese di personale coperte da finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati

Con deliberazione n. 116/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha fornito riscontro ad una richiesta di parere diretta a conoscere il rapporto fra i limiti vigenti in materia di spesa del personale negli enti locali e l’acquisto di lavoro interinale, a tempo determinato, finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di potenziamento del Servizio Sociale Professionale deciso e finanziato, con trasferimento di risorse al Comune, dall’Ambito territoriale per la gestione del Piano di Zona.

Il Collegio, dopo un’ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha rammentato che secondo un orientamento largamente diffuso dalla giurisprudenza contabile, «risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)» (Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 116/2018/PAR; nello stesso senso v. Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 17/2019/PAR e Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 17/2019/PAR).

Inoltre, come di recente chiarito (Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 91/2020/PAR, cit.) «Anche se con riferimento specifico a differente norma limitativa di spesa, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 7/2011/CONTR, avevano escluso, dai vincoli finanziari posti ai contratti di consulenza, le spese coperte da “finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati”. Diversamente, veniva chiarito, la norma finirebbe con l’impedire tali spese anche quando specificatamente finanziate “da soggetti estranei all’ente locale”, con l’effetto non più di conseguire risparmi, ma di ridurle tout court, a prescindere dall’effettivo impatto sul bilancio.
In seguito, analogo ragionamento risulta fatto proprio dalla Sezione delle Autonomie, nelle motivazioni della deliberazione n. 26/2014/QMIG, anche con riguardo ai tetti posti al salario accessorio, nella misura in cui le risorse affluiscano ai fondi solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate (“risorse di provenienza esterna all’ente, con vincolo di destinazione all’origine”), come tali prive di effettivo impatto sul bilancio dell’ente locale, senza distinguere fra soggetto finanziatore, se pubblico o privato.
Anche la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/2017/QMIG, richiamando quanto riportato in una pronuncia di poco precedente, la n. 20/2017/QMIG (riferita ai tetti posti al trattamento accessorio del personale dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 27 del 2017), ha adottato un orientamento omogeneo ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti alle spese complessive del personale ed alle assunzioni con contratti c.d. flessibili (sottolineando la necessità dell’assenza di oneri a carico del bilancio dell’ente ricevente, nonché della correlazione tra durata dei contratti e perdurare dei relativi finanziamenti)
».

Infine, merita segnalare che l’approdo interpretativo riferito è stato di recente positivizzato dal legislatore. Il comma 3-septies dell’art. 57 del d.l. 14.8.2020 («Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»), inserito dalla legge di conversione n. 126 del 13.10.2020, ha infatti previsto che «A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».

In conclusione, pertanto, il Collegio ritiene che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal successivo d.m. 15 17.3.2020, possano essere escluse le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del d.lgs. n. 147/2017 e del connesso d.m. 18.5.2018.