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Nessuna riscossione frazionata per i tributi locali

Con la sent. n. 546/03/2019, la CTP di Bergamo ha stabilito che gli atti di accertamento dei tributi locali, anche se impugnati, impongono al contribuente di versare l’intero importo, salvo che non sia disposta nel giudizio la sospensione dell’atto.

Il caso: veniva notificato ad un contribuente avviso di accertamento IMU, tempestivamente impugnato, nel quale il contribuente risultava soccombente in primo grado e promuoveva giudizio di appello. Nelle more del giudizio di secondo grado, il Comune affidava ad Agenzia delle Entrate la riscossione del tributo, la quale emetteva cartella di pagamento. Per quest’ultimo atto veniva promosso il giudizio conclusosi con la sentenza in commento.

Precisando che la disposizione di cui all’art. 68, co. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo si riferisce solamente ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo (art. 15 D.p.R. n. 602/1973), i giudici tributari giungono ad affermare che tale norma non deve essere applicata in ambito di ICI, in quanto per tale tributo il versamento frazionato non è ammesso.

Ne deriva quindi che “anche se l’avviso di accertamento viene impugnato, l’Ici (ma uguali rilievi valgono anche per l’Imu) e gli altri tributi locali si riscuotono per l’intero, non applicandosi ad essi, a differenza dei tributi erariali, la cosiddetta “riscossione frazionata in pendenza del giudizio” (In termini cass. 5318/2019; v. anche cass. 22495/2017; 22494/2017; 8554/2016; 19015/2015)”.

Legittima è quindi la pretesa del Comune il quale può procedere con la riscossione anche in pendenza del giudizio, sebbene, a nostro parere, una simile scelta sia da valutare attentamente stante il principio di favore per il contribuente che deve caratterizzare l’operato di un ente impositore: l’eventuale soccombenza in giudizio, infatti, esporrebbe il Comune a dover restituire quanto riscosso.

A conclusioni diverse giunge la CTP in riferimento alle sanzioni, la quale richiamando l’art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, conferma la necessità di iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli solo un terzo delle sanzioni irrogate qualora si proceda in pendenza di un contenzioso.