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Mensa personale scolastico: il contributo riconosciuto ai Comuni è insufficiente

In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ha disposto il pagamento delle quote di contributo in favore dei Comuni per concorrere alle spese sostenute per il servizio mensa del personale scolastico statale.

Come ogni anno si ripresenta il problema dell’insufficienza delle risorse trasferite rispetto agli effettivi costi sostenuti dai Comuni che si vedono  riconoscere, in molti casi, somme che non superano il 50% della spesa complessivamente registrata. E’ utile richiamare il quadro normativo che definisce la quantificazione del contributo in oggetto.

L’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4 contempla:
– al comma 1 “Per l’anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell’interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.”
– al comma 4 “I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.”

Il comma 41 dell’articolo 7 della Legge 135/2012, prevede: “Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento”.

L’articolo 1 del Decreto 16 maggio 1996 ad oggetto: “Individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita” dispone:

  • “1. L’individuazione del personale insegnante avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuata dai provveditori agli studi secondo le modalità stabilite dai commi seguenti.
  •  2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l’orario giornaliero previsto dall’art. 104, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, ha diritto al servizio di mensa gratuita l’insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuito l’insegnante assegnato al turno pomeridiano.
  •  3. Hanno diritto al servizio di mensa gratuito gli insegnanti elementari assegnati a classi funzionanti a tempo pieno ed a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche superiore alle ventiquattro ore con rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
  •  4. Ha diritto al servizio di mensa gratuito, per ciascuna classe di scuola media a tempo prolungato, che preveda l’organizzazione della mensa, l’insegnante assegnato sulla base dell’orario scolastico alle
  • attività interscuola; ha altresì diritto al suddetto servizio di mensa gratuito l’insegnante incaricato dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe di scuola media che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994.”

E’ evidente come il criterio di riparto basato sulla commisurazione del contributo al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica e non agli effettivi pasti consumati sia svantaggioso per i Comuni che in più occasioni, anche per il tramite di Anci, hanno chiesto una revisione del metodo di assegnazione del contributo stesso, ad oggi con scarso successo.