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L’Aran conferma l’esclusione delle sigle non firmatarie del CCNL da ogni forma di relazione sindacale

Sollecitata da un Comune ad effettuare un ulteriore approfondimento interpretativo in merito all’esclusione delle organizzazioni sindacali non firmatarie di CCNL dagli istituti contrattuali della partecipazione, l’Aran ha ribadito che il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 – che è fonte primaria del rapporto di lavoro – prevede in forma inequivoca quali siano i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché degli altri livelli di relazioni sindacali (informazione e confronto), i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 2, sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL stesso.

L’Agenzia ha poi altresì colto l’occasione per rimarcare il fatto che sebbene il sistema di relazioni sindacali così delineato in questi 30 anni sia stato più volte oggetto di impugnativa da parte delle organizzazioni sindacali non firmatarie, le sentenze emesse al riguardo dai giudici hanno riconosciuto la piena conformità delle clausole contrattuali alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, ai principi della Costituzione ed alle conseguenti sentenze della Corte Costituzionale (tra tante, cfr.: Tribunale di Roma – sez. lavoro 12465/2019 – il cui appello promosso dall’organizzazione sindacale ricorrente si è chiuso con una sentenza di dichiarazione della cessata materia del contendere per rinuncia da parte del sindacato ricorrente stesso; Tribunale di Roma Decreto di rigetto 83463/2018; Tribunale di Roma Sentenza 8444/2019; Tribunale di Milano – sentenza n. 78/2019 – Tribunale di Brindisi Decreto di rigetto 13116/2018).

Pertanto, le recenti pronunce riferite ai contratti del triennio 2022-2024 che, si sottolinea, fanno stato esclusivamente fra le parti in causa, non solo non presentano allo stato carattere di univocità (cfr. Tribunale di Reggio Emilia decreto ex art. 28 legge 300/1970 RG n.1434/2025), ma non possono neppure costituire orientamenti consolidati, in quanto sulle stesse non si è formato giudicato.

In tale contesto, le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 hanno l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e non dispongono della facoltà di elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali che, nello specifico caso in questione, per la loro chiarezza si ribadisce non possano dare adito a dubbi.

Il parere si chiude perciò suggerendo all’Amministrazione di prestare attenzione alla corretta applicazione delle norme contrattuali, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026.

Tags: Contrattazione integrativa, Relazioni sindacali