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La “quota TARI” vincolata da Fondone COVID 2020 slegata dalle agevolazioni TARI

In vista del 31 dicembre sono moltissimi i Comuni che provano ad incrementare l’impiego delle risorse trasferite loro a titolo di Fondo funzioni ex art. 106 DL. 34/2020, il cosiddetto Fondone COVID, nel corso del biennio 2020-2021.

E’ fondamentale procedere con un monitoraggio degli utilizzi del Fondone considerando oltre al saldo di competenza 2021 anche le quote vincolate in avanzo di amministrazione derivanti dall’anno 2020.

Ci soffermiamo in particolare sul vincolo registrato in avanzo di amministrazione al 31.12.2020 relativo alla quota per agevolazioni TARI (Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020) assegnata ma non utilizzata nel corso dell’anno 2020.

Tale quota può essere considerata completamente slegata dal finanziamento di agevolazioni TARI che, in ogni caso, a questo punto dell’anno non potrebbero più essere deliberate data la scadenza del termine ultimo per l’approvazione delle tariffe.

I Comuni possono, pertanto, procedere applicando la quota vincolata dell’avanzo 2020 “Agevolazioni TARI da Fondone” alle gestione 2021 per il finanziamento “di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque strettamente connessi all’emergenza epidemiologica in corso da COVID – 19.”

Questa indicazione trova conferma nelle Faq n. 5 – 9 e 11 del 21 gennaio 2021 pubblicate sul portale della Ragioneria Generale dello Stato ed è stata oggetto di una risposta diretta fornita da RGS ad un nostro Comune cliente per il quale abbiamo formulato specifico quesito da trasmettere al Pareggio di bilancio. Riportiamo la corrispondenza risalente al 18 ottobre scorso.

D. (Comune) “Il nostro comune a seguito della certificazione COVID-19 trasmessa entro il 31 maggio 2021 ai sensi del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 ha registrato un vincolo in avanzo di amministrazione al 31.12.2020 relativo alla quota per agevolazioni TARI (Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020) assegnata ma non utilizzata nel corso dell’anno 2020. Si chiede se è possibile applicare, con variazione di bilancio sull’anno in corso, tale quota di avanzo vincolato per il finanziamento di un bando destinato all’assegnazione di voucher a sostengo delle famiglie e delle attività economiche in difficoltà, non ritenendo altrettanto efficaci interventi agevolativi in ambito TARI.
In continuità con quanto previsto nel corso dell’anno 2020 ed evidenziato nelle FAQ pubblicate sul sito https://www.rgs.mef.gov.it/, che riportiamo, appare possibile procedere con il finanziamento della misura proposta a carico della quota di avanzo vincolato derivante dalla somma non utilizzata e destinata al nostro comune sulla base della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020. Riportiamo le FAQ n. 5 – 9 e 11 del 21 gennaio 2021.”

R. (Ragioneria Generale dello Stato) “In merito, come indicato nella Faq n. 5, La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, successivamente sostituita dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune. Tale importo doveva essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si è data la possibilità all’ente di  finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. 

Ciò posto, con riferimento alle risorse – a valere sul Fondo ex art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020 – di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, si rappresenta che tali risorse, se non utilizzate dall’ente nell’esercizio 2020 e confluite, pertanto, nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2020, possono essere utilizzate – nei limiti dell’importo di cui alla predetta Tabella 1 confluito in avanzo- nell’esercizio 2021, per concedere agevolazioni Tari, in favore sia di utenze domestiche sia di utenze non domestiche, rimettendo all’ente l’individuazione di tali utenze anche tra quelle non interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. Qualora codesto ente ritiene di non dover utilizzare tali risorse per agevolazioni Tari, si ritiene che codesto ente possa utilizzare tali risorse per altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque strettamente connessi all’emergenza epidemiologica in corso da COVID – 19.

Nel caso specifico, si ritiene pertanto che codesto ente possa utilizzare tale quota di avanzo nel 2021 per il finanziamento di un bando destinato all’assegnazione di voucher a sostengo delle famiglie e delle attività economiche in difficoltà, trattandosi di spese connesse all’emergenza epidemiologica in corso da COVID – 19.”