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La costituzione del Fondo risorse decentrate in applicazione del nuovo CCNL delle Funzioni Locali 2019-2021 [APPROFONDIMENTO]

In data 4 agosto 2022, Aran e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021.

L’accordo appena sottoscritto si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale, tra le quali meritano particolare menzione le nuove regole che disciplinano la costituzione e l’utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l’erogazione dei trattamenti economici accessori.

In quest’ambito, la nuova disciplina contrattuale costituisce attuazione degli obiettivi negoziali posti dall’Atto di indirizzo approvato dai Comitati di settore Regioni-Sanità e Autonomie locali nella riunione congiunta dell’8 settembre 2021, il quale aveva chiaramente manifestato l’esigenza di “proseguire nel percorso, già iniziato nella scorsa tornata contrattuale, per il superamento degli eccessivi tecnicismi gestionali che continuano, in parte, a caratterizzare l’attuale sistema di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, (…) , anche con riferimento alla previsione normativa contenuta nell’articolo 33 del DL 34 del 2019 in tema di garanzia del valore pro-capite”.

Come tuttavia espressamente statuito dagli articoli 79 (costituzione del fondo) e 80 (utilizzo delle risorse) della Preintesa, tali nuove disposizioni troveranno applicazione soltanto a partire dal 2023.

Ritenendo comunque l’argomento di notevole interesse e attualità, abbiamo predisposto un breve approfondimento volto ad illustrare in dettaglio le regole dettate dal nuovo CCNL per la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate.