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Inopportuno far gestire le risorse finanziarie a un dirigente rinviato a giudizio per concussione

Con Atto del Presidente del 28 febbraio 2024, l’Anac ha escluso l’applicabilità dell’art. 3 della legge n. 97/2001 nei confronti di un dirigente comunale rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 317 c.p. commesso alle dipendenze di altra amministrazione.

Tale disposizione di legge, evidenzia infatti l’Autorità, non contempla l’ipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in un’amministrazione differente da quella presso la quale l’imputato risulta in servizio al momento dell’avvio del procedimento.

Ciò detto, attribuire la gestione delle risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione per fatti commessi in un’altra amministrazione, è comunque inopportuno a giudizio dell’Anac. Occorre pertanto valutare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’operatività della rotazione straordinaria. Invero, anche quest’ultima misura è finalizzata ad evitare un pregiudizio all’immagine dell’ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell’ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale. Essa si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell’Amministrazione, garantendo l’alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni correttivi con l’obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita.

Quando l’Autorità giudiziaria procede per uno dei reati richiamati dall’art. 3 della legge n. 97/2001, dunque, la rotazione straordinaria si pone su un piano di complementarietà rispetto all’obbligo di trasferimento, anticipandone gli effetti alla fase di avvio del procedimento penale. Tuttavia, l’ambito applicativo della prima misura risulta più ampio, prevedendo anche l’ipotesi in cui all’atto dell’avvio del procedimento il pubblico funzionario ricopra un ufficio o risulti alle dipendenze di un’amministrazione diversi da quelli in cui è stato commesso il fatto.

Da ultimo, poiché nel caso in esame la fattispecie penale risulta espressamente richiamata dall’articolo 7 della legge n. 69/2015, l’Autorità “ritiene che il Comune sia obbligato ad adottare un provvedimento nell’ambito del quale debba valutare la condotta ascritta all’imputato, con particolare riguardo all’impatto che avrebbe l’incarico attualmente ricoperto (o da assegnare) al dirigente sull’immagine di imparzialità dell’ente. Si rammenta che, qualora non sia possibile destinare il dirigente ad altro ruolo in ragione della qualifica rivestita o per obiettivi motivi organizzativi, in analogia con quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 97/2001, lo stesso è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento”.