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Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: non tutti i dipendenti pubblici sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 è stato pubblicato il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni e di rilancio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Oltre alle disposizioni in ambito fiscale e tributario da noi già segnalate in precedenza, il provvedimento in esame contiene anche alcune norme di interesse in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Secondo quanto previsto dall’art. 36, infatti, «Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1».

Quindi, i dipendenti pubblici che ricevono lo stipendio attraverso il sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze NoiPA, riceveranno il bonus di 200 euro direttamente nella busta paga di luglio senza dover produrre alcuna dichiarazione, mentre invece i restanti dipendenti pubblici potranno ottenere la suddetta indennità solo previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18” (ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza).

Al momento non esiste un modello “ufficiale” diffuso dal ministero di questa dichiarazione, ma a questo link è possibile scaricare il fac-simile di dichiarazione reso disponibile dall’Inps in allegato al messaggio n. 2559/2022.

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, poi, l’Istituto ha fornito altresì le istruzioni applicative di dettaglio in merito al riconoscimento di tale indennità.