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IMU sulla casa assegnata all’ex coniuge: conta l’affidamento dei figli

La Corte di giustizia tributaria di Milano, con la sentenza n. 1559/2025, ha respinto il ricorso presentato da una contribuente avverso un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2021, emesso dal Comune per un immobile assegnato all’ex coniuge in sede di separazione consensuale nel 2005.

La ricorrente aveva richiamato la disciplina previgente di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, secondo la quale, ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge in forza di un provvedimento di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio si considera effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Di diverso avviso il Comune, che ha sostenuto la legittimità dell’imposizione sulla base della legge n. 160/2019. Tale normativa, infatti, ha ridefinito la fattispecie prevedendo, all’art. 741, comma 1, lettera c), che sia considerata abitazione principale esclusivamente la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, in virtù di un provvedimento giudiziale che attribuisce, ai soli fini dell’imposta, un diritto di abitazione in capo allo stesso.

Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato che i figli non risultavano né affidati all’ex coniuge né residenti nell’immobile. È quindi venuto meno il presupposto per l’assimilazione dell’immobile ad abitazione principale, con la conseguenza che il soggetto passivo del tributo resta la proprietaria, non essendosi costituito alcun diritto di abitazione in favore dell’ex coniuge assegnatario.

Tags: Diritto di abitazione, IMU