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IMU: per l’agevolazione abitazione principale è fermo l’obbligo di residenza e dimora abituale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 9620 del 13 aprile 2025 ha confermato che i coniugi posso beneficiare entrambi dell’agevolazione IMU abitazione principale a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi, poiché consensualmente possono stabilire residenze disgiunte in deroga alle norme civilistiche che impongono l’obbligo di coabitazione.

Si precisa che il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, deve derivare da una effettiva esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile.

Risulta pertanto consolidato il fatto che i coniugi abbiano diritto a una doppia esenzione in presenza dei requisiti di legge quali appunto la coesistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nei diversi immobili utilizzati come abitazione principale, anche se ubicati in comuni diversi.

La ratio di tale decisione deriva dal fatto che non può sussistere una discriminazione in base al fatto che la coppia abbia formalizzato o meno il rapporto con un matrimonio o un’unione civile. Le coppie sposate possono beneficiare della doppia esenzione al pari delle coppie che hanno costituito un’unione civile o a coloro che hanno un semplice rapporto di convivenza in presenza ovviamente dei requisiti di legge richiesti dalla normativa IMU per beneficiare dell’agevolazione per l’abitazione principale.

Tags: Abitazione principale, IMU