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IMU e beni-merce: niente obbligo di dichiarazione annuale se i dati restano invariati

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (VIII sezione), con la sentenza n. 3993 del 3 giugno 2025, ha stabilito un principio rilevante in tema di esenzione IMU per i beni-merce: non è necessario presentare una dichiarazione ogni anno, a condizione che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi rilevanti già dichiarati.

In altre parole, secondo i giudici campani, il contribuente non è tenuto a ripetere annualmente l’adempimento dichiarativo previsto per usufruire dell’esenzione IMU su fabbricati costruiti e destinati alla vendita (c.d. beni merce), salvo che si verifichino variazioni che incidano sui presupposti impositivi.

Tale orientamento si discosta nettamente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8357 del 30 marzo 2025, la quale ha ribadito che la dichiarazione IMU è obbligatoria per ciascuna annualità, trattandosi di circostanze “potenzialmente variabili” nel tempo.

Secondo la Suprema Corte:

  • l’adempimento dichiarativo è previsto a pena di decadenza e non può essere surrogato da altri atti o da una conoscenza presunta da parte dell’ente impositore;
  • le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate in senso restrittivo, escludendo interpretazioni estensive o analogiche;
  • il principio della certezza del diritto impone che ogni periodo d’imposta sia formalmente coperto da una dichiarazione, permettendo così all’ente locale di verificare annualmente la permanenza dei requisiti agevolativi.

La Corte campana, al contrario, ha scelto un’impostazione volta alla semplificazione degli obblighi a carico del contribuente, valorizzando la stabilità del presupposto agevolativo nei casi in cui non vi siano cambiamenti rispetto alla situazione già dichiarata. La sentenza si inserisce così in un filone interpretativo che mira a stabilizzare i regimi dichiarativi laddove vi siano elementi oggettivi e non mutevoli, in linea con quanto già sostenuto dalla Cassazione civile, sez. V, nella sentenza n. 28931 del 18 ottobre 2023, che ammetteva una possibile efficacia “ultrattiva” della dichiarazione IMU.

L’approccio adottato dalla Corte tributaria campana, se da un lato riduce gli adempimenti, dall’altro richiede una definizione precisa di “variazione rilevante”, per evitare margini di incertezza che possano generare contenziosi.

È importante ricordare che l’esenzione IMU per beni-merce:

  • spetta solo se gli immobili non sono locati, nemmeno per un giorno nell’anno;
  • è riservata al costruttore (ossia al titolare del permesso di costruire), con esclusione degli acquirenti successivi, anche se destinano l’immobile alla vendita.

La locazione, anche occasionale, o la cessione del bene a un soggetto diverso dal costruttore fanno venir meno l’agevolazione, rendendo inapplicabile l’esonero IMU.

Il contrasto giurisprudenziale attualmente in essere tra la Corte tributaria campana e la Cassazione rischia di generare incertezza applicativa per contribuenti e amministrazioni.

In quest’ottica, si auspica un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che possa fornire un orientamento univoco sull’efficacia temporale della dichiarazione IMU per immobili-merce oppure un intervento del legislatore, volto a stabilire espressamente se la dichiarazione debba essere presentata ogni anno o se possa produrre effetti pluriennali, introducendo criteri oggettivi per la verifica dei presupposti da parte degli enti impositori.

Tags: Beni merce, Dichiarazione, Esenzione, IMU