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IMU ancora dovuta anche se il PRG è stato annullato

Secondo le recenti interpretazioni e decisioni giurisprudenziali, l’IMU rimane dovuta anche se il PRG è stato annullato o non è più in vigore.

La ratio di tali decisioni deriva dal fatto che l’obbligo di pagamento dell’IMU sulle aree fabbricabili si basa sulla titolarità del diritto reale e sulla destinazione dell’immobile, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, così come stabilito dall’art. 1 comma 741 della Legge 27/12/2019, n. 160 alla lettera d). Ne deriva che anche in assenza di un piano regolatore attivo, il proprietario deve continuare a versare il tributo.

Con l’ordinanza 14883 del 3 giugno 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha chiarito infatti che l’IMU è dovuta anche “dopo l’annullamento della delibera di adozione ed approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo, poiché ai fini fiscali rileva non solo l’edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l’edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali”. In altri termini rileva tutto ciò che incide sulla destinazione urbanistica e valorizza la mera potenzialità edificatoria dell’area.

 

Tags: Area fabbricabile, IMU