Skip to content

Il Comune che recede da un’Unione ha titolo a vedersi restituire anche la capacità assunzionale correlata alla funzione precedentemente trasferita

Con deliberazione n. 41/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha affermato che qualora un Comune receda da un’Unione cui lo stesso aderiva, quest’ultimo ha titolo a vedersi restituire, oltre alla funzione precedentemente conferita, anche la capacità assunzionale correlata alla funzione riassunta, dimodoché il Comune recedente possa eventualmente ripristinare la dotazione di personale relativa alla funzione medesima.

In altre parole, la Sezione non ritiene possibile che un’Unione di Comuni che registri il recesso volontario di uno degli enti ad essa partecipanti possa trattenere la quota proporzionale del personale dallo stesso trasferito e tuttavia cessato e non sostituito nella funzione conferita (perché collocato dall’Unione su altre funzioni o, semplicemente, non sostituito).

Se infatti, a norma dell’art. 32 comma 5 primo periodo del d.lgs. 267 del 2000, all’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite, d’altro lato, per la condizione di reciprocità, in caso di reinternalizzazione della funzione in seno al Comune, a questo sono “restituite” le risorse umane e strumentali o la relativa capacità assunzionale a condizione dell’avvenuta individuazione nel piano di fabbisogno di personale della dotazione che l’amministrazione ritenga effettivamente rispondente al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della relativa spesa o il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla legge anche a seconda del tipo di rapporto di lavoro instaurato.

Da ultimo, precisano i Giudici, in caso di recesso del Comune dall’Unione si verifica, altresì, una compressione del fondo del trattamento accessorio dell’Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi “restituita” nonché una corrispondente riespansione del fondo del Comune recedente, che per assolvere alla funzione è costretto, di norma, ad assegnarla ad altro dipendente essendo, in caso contrario, ineludibile il mancato incremento del fondo.