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Funzioni tecniche: l’attività di collaborazione incentivabile è esclusivamente quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici

Con la recente deliberazione n. 369/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha escluso la possibilità di incentivare l’attività di collaborazione tecnico-amministrativa svolta a supporto di professionisti esterni incaricati di attività di progettazione.

Invero, sia nel regime precedente e, segnatamente, nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, che attualmente, con l’art. 45 del Codice dei contratti vigente, gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconosciuti unicamente al personale che abbia svolto prestazioni a supporto di altri dipendenti dell’Ente.

Tale limitazione, precisa la Corte, è ricavabile anzitutto dalla previsione che fa riferimento agli incentivi da ripartire “tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori” per funzioni, prestazioni e attività svolte all’interno dell’amministrazione.

Sebbene il correttivo abbia sostituito la parola “dipendenti” con la parola “personale” (ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”), per la Sezione resta comunque fermo l’ambito dei destinatari degli incentivi (che ora ricomprendono le figure dirigenziali), tutti ricompresi tra il “personale proprio” dell’Ente.

In buona sostanza, destinatari degli incentivi non possono che essere persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione.

Per i giudici contabili non c’è spazio per interpretazioni estensive che sarebbero elusive della ratio della norma che è quella di promuovere le professionalità interne accrescendo al contempo l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/Contr del 4 ottobre 2011, SRC Emilia-Romagna n. 87/2020/Par; SRC Lombardia n. 227/2024/Par).

Tags: Incentivi funzioni tecniche