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Escluse dal computo degli spazi assunzionali le assunzioni finanziate con le risorse del fondo per le non autosufficienze

Con deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Le risorse del fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, 7 del d.l. n. 104/2020. Conseguentemente, le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione».

La Sezione osserva infatti che le risorse previste dal DPCM 3 ottobre 2022 risultano destinate a specifiche finalità individuate dal piano nazionale per la non autosufficienza e sono trasferite alle Regioni e, successivamente, agli ATS. Pertanto, sotto il profilo della provenienza, tali risorse possono essere qualificate come finanziamenti esterni (eterofinanziamenti) rispetto all’ente locale che procede alle assunzioni, trattandosi di risorse derivanti da stanziamenti statali vincolati.

Inoltre, il DPCM 3 ottobre 2022 prevede espressamente che una quota del Fondo per le non autosufficienze sia destinata alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli ATS per il rafforzamento dei PUA.

La destinazione delle risorse appare pertanto esplicitamente collegata alla copertura di spese di personale, soddisfacendo il requisito della previsione normativa richiesto dal citato art. 57, comma 3-septies.

Tags: Assunzioni di personale, Servizi sociali