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DL “Aiuti”: incremento del contributo per il caro bollette e “sblocco” avanzi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il cosiddetto Decreto “Aiuti”, il cui art. 36, comma 3, prevede che “Il contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, è incrementato per l’anno 2022 di 200 milioni di euro, da destinare per 170 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.”

Il contributo straordinario originariamente previsto dall’art. 27 comma 2 del DL “Energia” è così finanziato, per effetto di tale integrazione, per complessivi 370 milioni di euro, arrivando presumibilmente a coprire meno del 20% di quanto pagato per energia elettrica e gas nel corso dell’anno 2021.

In soccorso degli enti locali e delle difficoltose operazioni di quadratura dei conti arriva poi anche il comma 4 del citato art. 36, il quale dispone che : “In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.”

Dunque il soccorso è tale per coloro che dispongono di una quota libera del risultato di amministrazione. Nessuna misura specifica è prevista per gli enti che sono in maggiore difficoltà, evidentemente, a prescindere dagli incrementi dei costi di energia e gas.

Inoltre il tenore letterale del richiamato comma 4 sembrerebbe escludere la possibilità di applicare la quota libera del risultato di amministrazione in sedi diverse dall’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. 

Se così fosse ci troveremmo di fronte ad una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a tutti gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione alla data di entrata in vigore del tanto atteso DL “Aiuti”.