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Diffusi tre nuovi decreti di riparto di fondi assegnati agli enti locali

In data odierna la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di riparto dei fondi attribuiti agli enti locali con i decreti interministeriali sui quali è stata sancita l’intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 maggio scorso.

Trattasi del:
1) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022, corredato di Nota metodologica e dell’Allegato A, recante: «Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili», previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

2) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Primo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi» previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

3) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019», previsto dall’articolo 27, comma 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.