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Certificazione fondi emergenziali: ammessa la maggior spesa per gasolio

In riferimento alla predisposizione della Certificazione dei fondi emergenziali di cui Decreto n. 242764 del 18/10/2022 diversi Comuni ci hanno segnalato di aver sostenuto nel corso del 2022 una maggiore spesa per fornitura di gasolio rispetto al 2019, preoccupandosi di non poter inserire tale maggior costo in Certificazione.

Il citato Decreto richiama, tra le spese ammissibili, quelle riferite all’energia elettrica e al gas ma ragionevolmente, qualora il consumo di gas sia sostituito dal consumo di gasolio per il riscaldamento degli immobili, quest’ultimo deve essere necessariamente indicato in Certificazione al fine di garantire una puntuale quantificazione dei maggiori costi sostenuti dall’ente per garantire la continuità dei servizi.

La Ragioneria Generale dello Stato conferma tale interpretazione rispondendo ad uno specifico quesito in merito:

D. “In applicazione di quanto previsto al punto Colonna (e) – “Maggiori spese 2022 COVID-19” – Maggiori spese per energia elettrica e gas questo Comune ha proceduto ad estrarre i valori dell’impegnato di competenza al 31.12.2022 e dell’impegnato di competenza al 31.12.2019. Emerge, però, una problematica legata al fatto che l’immobile che ospita la scuola dell’infanzia è riscaldato a gasolio e non utilizzando il gas metano. Il confronto tra l’impegnato per acquisto gasolio dei due anni di riferimento evidenzia un maggior costo sostenuto nell’anno 2022. Il capitolo di spesa di riferimento è codificato con Pdc “Carburanti, combustibili e lubrificanti” – U.1.03.01.02.002. Si chiede se sia possibile per il Comune indicare in Certificazione la maggiore spesa sostenuta nell’anno 2022 per acquistare il gasolio utilizzato per riscaldare la scuola dell’infanzia in coerenza con la finalità del contributo straordinario erogato per garantire la continuità dei servizi.”

R. “Al riguardo, si rappresenta, preliminarmente, che il DM  n. 242764 del 18 ottobre 2022, al paragrafo “Spese per energia elettrica e gas”  chiarisce che:  

“Per far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica e il gas, il comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, e successive modifiche e integrazioni, introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per l’anno 2022, le risorse inerenti al Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. Ne consegue, pertanto, che ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie. Nel modello COVID-19/2022, inoltre, ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas”.

Ciò posto, si rappresenta che:

· la spesa per il gasolio da riscaldamento può essere valorizzata nel modello della certificazione della perdita di gettito Covid-19 ed esposta nell’apposito rigo U.1.03.01.00.000 – Acquisto di beni