Con l’ordinanza n. 10394 del 21 aprile 2025, la Cassazione ha confermato la tesi secondo la quale si esclude per l’intero anno l’agevolazione IMU per i beni merce prevista dall’art. 1, comma 751, della L 160/2019, in caso di locazione e utilizzazione da parte dell’impresa costruttrice, anche temporanea: “In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, lett. a, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per i «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita» (c.d. “immobili – merce”), non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell’anno di riferimento, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente secondo la previsione dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23″.
La ratio della decisione secondo la Cassazione deriva dal fatto che il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all’anno di riferimento, in relazione alla sussistenza, per un tempo corrispondente di una predeterminata condizione di fatto o di diritto, ad esempio nel caso della riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili (articolo 13, comma 3, lettera b, del Dl 201/2011 e articolo 1, comma 747, lettera b, della legge 160/2019), dove si specifica che la riduzione compete limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Nel caso dei beni merce il requisito della «permanente destinazione alla vendita» previsto appunto per l’agevolazione, non sarebbe rispettato con la concessione del godimento, anche se temporaneo o saltuario, a terzi a titolo di locazione o di comodato, in quanto si verificherebbe l’interruzione della continuità, nell’anno di riferimento che la norma richiede, tra la costruzione del fabbricato e la sua destinazione alla vendita.