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Alloggi sociali sfitti: esenzione IMU per un periodo temporaneo

Con la Risoluzione n. 2/DF del 20/03/2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze risolve il dubbio inerente all’applicazione dell’esenzione per l’abitazione principale per gli alloggi sociali nei periodi in cui sono sfitti.

Prioritariamente, il MEF precisa che, dalla lettura dell’art. 1 co. 741 lett. c) n. 3 L. 160/2019 emerge che per l’applicazione dell’esenzione occorre che sussistano i requisiti di alloggio sociale (di cui al D.M. 22 aprile 2008) e che gli immobili siano adibiti ad abitazione principale dai soggetti assegnatari. Tale ultima condizione è stata introdotta allo scopo di restringere l’assimilazione ai soli casi in cui l’alloggio sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e per escludere, quindi, dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Ciononostante il Ministero ritiene che l’assimilazione ad abitazione principale possa essere riconosciuta per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle operazioni di natura tecnico-amministrativa indispensabile per individuare l’assegnatario, nel presupposto che detta attività è strettamente finalizzata all’individuazione di tale soggetto e al raggiungimento, quindi, dello scopo che la norma vuole tutelare. Infatti “[…] se da un lato in siffatta ipotesi l’alloggio sociale non può considerarsi abitazione principale per le ragioni sopra enucleate [n.d.r. mancanza del requisiti di dimora e residenza dell’assegnatario], dall’altro non può non valorizzarsi la circostanza della temporanea situazione di immobile sfitto comunque necessaria e strumentale per la riassegnazione”.

Alla luce di queste considerazioni, il MEF conclude che, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative volte ad individuare il nuovo assegnatario, l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

Viene tuttavia precisato che “Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale in parola […]. L’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi”.