Con la sentenza n. 112 del 18 luglio 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità dell’art. 8, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui subordinava il riconoscimento dell’agevolazione abitazione principale IMU non soltanto alla residenza e dimora abituale del contribuente, ma anche alla dimora abituale dei suoi familiari, limitando di fatto la possibilità di riconoscere l’esenzione a più membri dello stesso nucleo familiare in caso di dimora abituale altrove, salvo rigorosa prova contraria. Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione con ordinanze del 15 ottobre 2024, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale previsione, ribadendo che il diritto all’esenzione per abitazione principale deve basarsi esclusivamente sulla residenza anagrafica e sulla dimora abituale del soggetto passivo IMU, senza estensioni automatiche al nucleo familiare.
La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza n. 209 del 12 settembre 2022 (Vedi news del 03/09/2024 ), con la quale la Corte aveva già affermato l’illegittimità di una disciplina che, vincolando l’agevolazione fiscale alla “unitarietà familiare” dell’abitazione, finiva per penalizzare irragionevolmente situazioni familiari legittime in cui i coniugi o i membri dell’unione civile risiedevano stabilmente in immobili diversi, discriminando il contribuente coniugato non convivente.
Nella sentenza del 2022, infatti, si è precisato che l’abitazione principale coincide con quella in cui il contribuente risiede e dimora abitualmente, rendendo possibile il riconoscimento dell’esenzione IMU a ciascun coniuge o partner, purché ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.
Con la pronuncia n. 112/2025, la Corte costituzionale consolida e rafforza tale indirizzo, riaffermando il principio della neutralità fiscale rispetto alle scelte abitative dei componenti del nucleo familiare. In tal modo, viene ulteriormente valorizzato il principio di eguaglianza e di tutela della famiglia, evitando trattamenti discriminatori in presenza di residenze separate fondate su ragioni legittime.