Con deliberazione n. 141/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha ricordato che, superata la logica del turn-over, la capacità assunzionale dei Comuni collocati in fascia “virtuosa” o “intermedia” non discende più, quale fonte autonoma e aggiuntiva, dalle cessazioni verificatesi nell’anno precedente o in corso d’anno, bensì dal mantenimento del rapporto spesa di personale/entrate correnti entro il valore soglia previsto per la fascia di collocazione dell’Ente, quale risultante dall’ultimo rendiconto approvato: gli enti in tali condizioni “non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale intervenuta” (SRC Lombardia, deliberazione n. 112/2020/PAR).
Ciò non esclude, peraltro, che la sostituzione di un dipendente cessato nel corso del medesimo esercizio sia, in linea di principio, possibile, costituendo essa stessa un’assunzione di personale ammissibile, purché si mantenga entro il perimetro della sostenibilità finanziaria complessiva dell’Ente, calcolata secondo il D.M. 17 marzo 2020 sull’ultimo rendiconto approvato (SRC Lombardia, deliberazione n. 167/2021/PAR).
Le nuove assunzioni, tuttavia, determinano una spesa strutturale e permanente, gravante stabilmente sul bilancio ordinario dell’Ente. Non è pertanto sufficiente, ai fini della sostenibilità finanziaria, la sola dimostrazione dell’invarianza del rapporto spesa/entrate calcolata pro tempore sull’ultimo rendiconto approvato, se non accompagnata dalla verifica prospettica della sostenibilità, a regime, dell’onere stabilizzato negli esercizi successivi.
Tale esigenza, precisano i giudici, assume particolare rilievo ora che, venuti meno i limiti di cui ai commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, la sostenibilità finanziaria di cui all’art. 33 costituisce l’unico parametro di riferimento, con conseguente maggiore responsabilità dell’Ente nella programmazione e nel monitoraggio degli equilibri pluriennali di bilancio.
