Con la risposta n. 173 del 15 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% prevista dalla legge di bilancio 2026 sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti.
L’articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 ha stabilito infatti che per «l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure».
In sostanza, per il periodo d’imposta 2026, ai compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di carattere fisso e continuativo, corrisposti al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, entro il limite di 800 euro, si applica un’imposta sostitutiva del 15%.
Ebbene, con specifico riferimento al limite massimo di 800 euro, considerato il tenore letterale della disposizione, secondo cui «per l’anno 2026 i compensi […] sono assoggettati, entro il limite di 800 euro […]», in assenza di ulteriori precisazioni normative, nonché tenuto conto che l’efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d’imposta 2026, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui.
Con riferimento invece alla disposizione che limita l’applicazione dell’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, si deve ritenere – in assenza di una espressa previsione normativa – che tale limite debba essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026.
In conclusione, i datori di lavoro possono applicare, nel 2026, l’imposta sostitutiva del 15 per cento ai compensi da essi ritenuti riconducibili al ”trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa” (valutazione che non rientra nelle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello), su un importo complessivo annuo agevolabile non superiore a 800 euro, corrisposti ai lavoratori che nel medesimo periodo d’imposta 2026, sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.
