Con il Decreto di rigetto n. 7324 del 6 luglio 2027, il Tribunale di Latina ha respinto il ricorso promosso dalla FP CGIL contro la sua esclusione dai tavoli di contrattazione integrativa indetti da un’Amministrazione locale in conseguenza della mancata sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali del 23.02.2026.
Per i giudici, infatti, nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato la condivisione del contratto collettivo nazionale rappresenta la condizione necessaria per poter partecipare alle trattative per la definizione della disciplina integrativa, ferma restando la libertà del sindacato, dopo aver partecipato alle trattative in sede di definizione del testo, di non sottoscrivere il contratto collettivo nazionale.
Del resto, affermano i giudici, ammettere al tavolo negoziale di secondo livello un soggetto non firmatario del CCNL determinerebbe uno squilibrio ingiustificato.
La sottoscrizione del contratto nazionale non costituisce infatti un mero atto formale, bensì l’atto con cui una sigla sindacale aderisce all’assetto regolatorio, normativo ed economico definito a livello di comparto assumendone le conseguenze sul piano negoziale, nell’ambito del sistema delineato dagli artt. 40, 42 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 e della disciplina collettiva.
Pertanto, la pretesa di partecipare alla successiva contrattazione integrativa -la quale, per legge, ha una funzione attuativa e derivata rispetto al contratto nazionale e si svolge nei limiti da questo stabiliti- da parte di chi non ha condiviso l’accordo nazionale si pone in evidente contraddizione con la logica del sistema.
Un soggetto dissenziente si troverebbe infatti a concorrere a definire l’applicazione locale di regole e risorse finanziarie derivanti da un testo negoziale di cui ha disconosciuto la convenienza, potendo finanche paralizzare o rallentare la stipula degli accordi integrativi a scapito della funzionalità dell’azione amministrativa.
Sotto altro profilo, poi, la salvaguardia del pluralismo non impone affatto la presenza diretta di ogni singola associazione a ogni livello di trattativa: la rappresentatività costituisce il presupposto per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, ma è la successiva e libera stipulazione del contratto a fondare la legittimazione negoziale di secondo livello.
In ogni caso, i lavoratori appartenenti alle sigle non firmatarie conservano la propria rappresentanza a livello decentrato attraverso la RSU, organismo elettivo che -per quanto si esprima ed operi a maggioranza- partecipa comunque di diritto alle trattative locali, con conseguente esclusione di una effettiva compressione delle prerogative sindacali, quantomeno sotto il profilo informativo e di controllo.
In definitiva, il criterio della sottoscrizione costituisce un meccanismo selettivo coerente con l’assetto del sistema delineato dal d.lgs. n. 165/2001, funzionale a garantire la continuità e la stabilità delle relazioni sindacali e l’efficienza dell’azione amministrativa.
Nello stesso senso si è espresso recentemente anche l’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che con un parere reso al Comune di Milano ha escluso la possibilità per l’Ente di estendere, anche solo in via cautelativa, l’invito a partecipare alle trattative per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo anche alle organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL.
Il parere evidenzia infatti come la questione posta risulti chiaramente regolata dalla contrattazione collettiva, alla quale il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall’articolo 40, assegna il compito di regolare direttamente il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali nel pubblico impiego, entro i limiti stabiliti dalla legge. Proprio nell’esercizio di tale autonomia negoziale, i CCNL vigenti hanno espressamente individuato i soggetti titolari degli istituti della partecipazione sindacale, includendo le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, secondo un modello che si è progressivamente consolidato nel tempo.
Per il Ministero, dunque, non sono condivisibili soluzioni interpretative che si discostino dal quadro ordinamentale sopra riferito e già confermato dall’Aran.
