La Legge di bilancio 2026 ha introdotto il cosiddetto metodo accelerato per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel bilancio di previsione degli enti locali. La misura, prevista dall’art. 1, comma 659, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, consente a Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni di valorizzare più rapidamente i risultati ottenuti nel miglioramento della capacità di riscossione.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’Allegato 4/2, è stato aggiornato dal decreto ministeriale 16 marzo 2026 con l’inserimento del nuovo paragrafo 3.3-bis. Il nuovo metodo, alternativo a quello ordinario, prevede che, in presenza di determinate condizioni, il FCDE possa essere calcolato facendo riferimento ai risultati dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della riscossione, anziché alla media degli ultimi cinque esercizi.
Sul piano operativo, il metodo può quindi consentire una riduzione dell’accantonamento al Fondo e rendere disponibili risorse di bilancio, purché il miglioramento della riscossione non sia episodico ma sostenuto da un percorso organizzativo strutturato.
Il metodo accelerato può essere applicato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- in sede di rendiconto deve essere accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, incluso l’esercizio di riferimento;
- l’ente deve aver formalmente attivato un progetto almeno triennale diretto a rendere strutturale il miglioramento conseguito.
Non è quindi sufficiente registrare un dato positivo in un singolo esercizio: occorre che il miglioramento sia accompagnato da un percorso concreto di rafforzamento della capacità di riscossione, sostenuto da interventi organizzativi, gestionali e procedurali.
La prima applicazione del metodo accelerato è consentita in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, sulla base dei risultati del rendiconto 2025, oppure in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È invece esclusa la possibilità di avviare per la prima volta il metodo accelerato negli assestamenti dei bilanci successivi al 2026-2028.
Resta tuttavia necessario mantenere un approccio prudente. Il metodo è selettivo, perché può essere applicato solo alle entrate per le quali è stato accertato il miglioramento, ed è reversibile, poiché in caso di successivo peggioramento della capacità di riscossione l’ente dovrà tornare alle modalità ordinarie di determinazione del FCDE. Proprio per questo, il progetto triennale di accelerazione della riscossione assume un ruolo determinante: deve essere formalmente approvato e deve indicare le azioni attraverso le quali l’ente intende consolidare il miglioramento, quali l’organizzazione degli uffici, la tempestività dell’attività accertativa, il monitoraggio delle entrate, l’eventuale ricorso a forme di gestione esternalizzata o mista e gli strumenti di controllo periodico dei risultati. Il metodo accelerato costituisce quindi, al tempo stesso, uno stimolo e un effetto di una programmazione strutturata della gestione delle entrate e, in particolare, delle politiche di riscossione.
NeoPA supporta gli enti interessati nell’analisi dei dati di riscossione, nella valutazione dell’applicabilità del metodo accelerato e nella predisposizione degli atti necessari alla sua corretta attivazione.
