In ipotesi di prima istituzione di posizioni dirigenziali da parte dell’ente locale, connessa con una riorganizzazione interna, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, relativo a tutte le categorie di personale, deve essere determinato nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, e calcolato sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, ai sensi dell’art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali stipulato in data 17 dicembre 2020.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la recente deliberazione n. 216/2026/PAR.
I giudici contabili hanno infatti evidenziato come la richiamata norma contrattuale imponga all’Ente, in sede di valutazione delle risorse necessarie per la costituzione del fondo e di individuazione della relativa copertura, il “rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”, tra i quali, per il settore dirigenziale, può senza dubbio farsi rientrare il limite di cui all’art. 23, comma, 2 D.lgs. n. 75/2017. La giurisprudenza ha fornito indicazioni sulla concreta applicazione del meccanismo contrattuale in questione, specificando che “in tal caso la conformità al tetto massimo di spesa potrà essere assicurato mediante utilizzo di economie compensative prelevate dal fondo destinato al trattamento accessorio del personale non dirigenziale. Ne deriva quale corollario che, in presenza di oneri incidenti sulle risorse di bilancio e dipendenti da processi di riorganizzazione interna dell’amministrazione, non risulta precluso incrementare risorse destinate a una specifica categoria di personale (es. dirigenza) fino al limite complessivo stabilito per la retribuzione accessoria, ma ciò esclusivamente in presenza di una corrispondente diminuzione delle risorse assegnate a una diversa categoria di personale (es. funzionari)” (Sez. reg. contr. Piemonte, n. 128/2025/PAR).
Di conseguenza, in continuità con precedenti pareri pronunciati da questa Corte con riferimento a quesiti analoghi a quello in esame, la Sezione esclude che in presenza di una riorganizzazione interna dell’apparato burocratico, che preveda l’istituzione ex novo di posizioni dirigenziali, sia consentito determinare il trattamento accessorio del personale in violazione del limite fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, norma di contenimento della spesa pubblica avente natura cogente e inderogabile, in quanto rispondente ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica, da considerare, pertanto, di stretta interpretazione, di tal che “non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata” (Sezione delle Autonomie, delibera n. 26/SEZAUT/2014/QMIG).
