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Riposo di almeno 24 ore consecutive per attività resa nel giorno di riposo settimanale

Come noto, l’art. 26, comma 1, del nuovo CCCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23.02.2026 ha introdotto una modifica alla previgente disciplina del trattamento per attività prestata nel giorno del riposo settimanale, prevedendo in ogni caso il riconoscimento di un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, indipendentemente dalla durata della prestazione resa (oltre ovviamente al relativo trattamento economico).

La clausola contrattuale in esame, tuttavia, ha portato molte amministrazioni locali ad interrogarsi sulle concrete modalità di computo dell’orario di lavoro nella settimana in cui il dipendente fruisce del riposo stesso.

Con l’orientamento applicativo Id: 37473 l’Aran ha provato a fare un po’ di chiarezza sul punto, precisando che il riposo compensativo non può comportare una riduzione dell’orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto, poiché la disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del D.Lgs, 66/2003 non prevede nulla di tutto ciò.

Per cui, se ad esempio un lavoratore viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale, allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario settimanale:
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 3 ore (6 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura;
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 6 ore (9 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Qualora invece il lavoratore venga chiamato a prestare 10 ore nella giornata del riposo settimanale, allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 10 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario:
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 4 ore (6 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura;
• se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 1 ora (9 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Tags: Riposo settimanale