Si è concluso ieri in Commissione Bilancio alla Camera l’esame del ddl di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
Il testo modificato approderà oggi a mezzogiorno in Aula per l’approvazione finale e la successiva trasmissione all’altro ramo del Parlamento.
Alla fine l’auspicata estensione ai comuni fino a 5000 abitanti dello scomputo della spesa del segretario comunale dal calcolo dei limiti di spesa per il personale non ha trovato posto. Resta dunque fermo il limite massimo di 3.000 abitanti.
L’unica novità di interesse per la categoria è quella che riguarda le convenzioni di segreteria tra comuni di regioni diverse, che in futuro saranno possibili anche per Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti.
È passato invece l’emendamento che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 di tutti gli incarichi dirigenziali e non attribuiti da Comuni e Città metropolitane a valere su risorse proprie e in deroga ai vincoli di cui all’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (per il personale non dirigenziale resta tuttavia fermo il limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato).
I relativi oneri dovranno però essere computati ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Altra modifica approvata riguarda i comandi e i distacchi del personale delle società a controllo pubblico, che continueranno a non poter superare la durata di un anno, ma potranno essere rinnovabili e utilizzabili fino al 31 dicembre 2027.
