Nel recente Atto di segnalazione n. AS2150/2026 pubblicato sul Bollettino n. 10 del 9 marzo 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce che il servizio di illuminazione pubblica, per consolidata giurisprudenza amministrativa, rientra tra i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e come tale, il suo affidamento deve rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 201/2022 ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Tale normativa prevale su quella di settore, come previsto dal c. 1 dell’art. 4 del medesimo D. Lgs. 201/2022, le cui disposizioni “si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore”.
Sulla base della suddetta previsione, l’Antistrust evidenzia che le disposizioni del c. 2 dell’art. 6 del D. Lgs. 115/2008 (“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici”), che consentono la proroga di un contratto di “servizio energia” qualora nel corso di vigenza dello stesso, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del D. Lgs. 115/2008, non possono essere applicate in caso di affidamento del servizio di illuminazione pubblica.
L’AGCM ricorda quindi che la scelta delle modalità di gestione di tale servizio dovrà invece seguire le disposizioni del D. Lgs. 201/2022 e pertanto si potrà optare, ai sensi dell’art. 14, su una delle seguenti opzioni:
- esternalizzazione a terzi con lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
- gestione diretta cosiddetta in house, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa europea.
Nel caso la scelta della modalità di gestione ricada sull’affidamento a terzi, l’articolo 15 del d.lgs. n. 201/2022 rimanda alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, “CCP”). Sul punto, l’Autorità rammenta che “uno dei principi cardine del CCP sia quello di accesso al mercato, sulla base del quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” (articolo 3 del CCP). Pertanto, la regola da seguire in caso di affidamenti a terzi non può che essere l’evidenza pubblica”.
