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Riforma Corte dei conti: tipizzazione della colpa grave limitata all’attività provvedimentale della PA

Come noto, una delle principali novità introdotte dalla recente riforma della Corte dei conti riguarda la cosiddetta “tipizzazione” della colpa grave, ora definita come violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, affermazione di un fatto la cui esistenza è in modo certo esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo incontrovertibile dagli atti.

Per determinare le violazioni delle norme si dovrà tener conto sia del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, sia della non scusabilità e della gravità dell’inosservanza.
Non si avrà colpa grave se la violazione o l’omissione sia determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità.

Per la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Lombardia (sentenza n. 41/2026), tuttavia, «un’interpretazione “costituzionalmente orientata” impone, onde evitare conflitti con svariate previsioni costituzionali (in particolare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) di considerare la nuova tipizzazione, particolarmente restrittiva, della colpa grave, limitata all’attività “provvedimentale” della Pubblica Amministrazione, come dimostra peraltro la lettera della norma e in particolare i riferimenti, ripetuti ben due volte, agli “atti del procedimento”, nonché il richiamo alle “norme di diritto”, al “travisamento del fatto”, all’affermazione e alla negazione di un “fatto”, agli “indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”, ciò che riguarda esclusivamente il compimento di atti giuridici, e non le condotte materiali.
L’opposto approccio interpretativo comporterebbe, quale inevitabile conseguenza, l’improponibilità di gran parte delle azioni esercitabili dalla Corte dei conti in caso di “comportamenti” dannosi, e in particolare, per quanto interessa in questa sede, la cancellazione pressoché integrale delle azioni di rivalsa esperibili a seguito di colpa medica (essendo le fattispecie dolose del tutto residuali e di rarissima configurabilità)».

La Sezione ritiene infatti che una conseguenza così drastica (non dichiarata dal legislatore) fuoriesca dalla ratio della L. 1/2026, dichiaratamente ispirata a vincere la c.d. “paura della firma” (vera o presunta) in capo ai dipendenti pubblici, ciò che nulla ha a che vedere con fattispecie comportamentali, da valutare alla stregua del canone generale, clausola aperta, della “colpa grave” come definito dalla giurisprudenza e ancorato al caso concreto.

Circa il “quantum” del danno risarcibile, poi, la Sezione ricorda che sulla quantificazione dello stesso influisce ora la sopravvenuta previsione dell’art. 1-octies L. 14 gennaio 1994 n. 20, introdotto dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, secondo cui “salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.

Per i giudici contabili lombardi, però, contrariamente a quanto affermato sul punto dalla Sezione giurisdizionale del Lazio (sentenza n. 82/2026), si tratta in questo caso di un “potere” di riduzione “obbligatorio” (dunque di un “dovere” di riduzione).

Tags: Corte dei Conti, Responsabilità amministrativa