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Le previsioni di cassa: dal Piano annuale dei flussi di cassa all’adeguamento dei Principi contabili

L’adempimento ormai consolidato relativo alla predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa sta impegnando in questi giorni gli enti pubblici. Come è noto il decreto-legge 155/2024 (convertito in legge n. 189/2024) all’art. 6 comma 1 ha disposto: “Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”

Lo schema da utilizzare, a disposizione sul portale RGS, è confermato e gli uffici saranno quindi chiamati ad articolare le previsioni di cassa dell’anno 2026 sui quattro trimestri sulla base della codifica SIOPE aggregata, come espressa nello schema; è consentito per gli enti che lo ritenessero più utile e agevole a livello di compilazione seguire una ulteriore articolazione sempre sulla base dei codici SIOPE.

Entro il 28 febbraio la Giunta dovrà deliberare il Piano annuale dei flussi di cassa mentre gli aggiornamenti successivi saranno a carico del Responsabile del servizio finanziario. L’Organo di revisione è chiamato a verificare la coerente redazione del Piano ed il rispetto delle previsioni o il loro aggiornamento in corso di gestione.

Le previsioni di cassa e la gestione della cassa stessa, anche e non solo in vista della Riforma ACCRUAL, costituiscono ormai un punto di particolare attenzione da parte di tutti gli Organi di controllo e delle Commissioni tecniche. L’attendibilità, la veridicità e la coerenza delle previsioni di cassa sono criteri che devono necessariamente guidare l’operato degli enti. I riflessi della gestione di cassa sugli equilibri di bilancio, sulla fondatezza dei risultati di gestione attuali ed in proiezione, le informazioni che dai flussi di cassa derivano, possono e devono costituire una guida anche per scelte decisionali e strategiche degli enti e sono questioni di grande rilievo ed importanza.

E’ ormai giunto alle battute finali anche l’esame della proposta di adeguamento dei Principi contabili, tesa ad assicurare la coerenza delle previsioni di cassa con gli stanziamenti di competenza e favorire il rispetto dei tempi di pagamento ed evitare la formazione di ulteriori passività pregresse e i correlati oneri finanziari.

Nel corso della seduta della Commissione ARCONET dello scorso 10 dicembre sono state confermate le tre condizioni previste dalla proposta di aggiornamento:

1) il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:

+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,

+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,

– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,

– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;

2) il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.

3) il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,

+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;

– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio

– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”

– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

I processi di costruzione delle previsioni di cassa in sede di bilancio di previsione e successive variazioni e di predisposizione del Piano annuale dei flussi di cassa devono necessariamente interessare trasversalmente tutto l’ente. In particolare per gli enti con più di 5.000 abitanti che sono interessati dalla Fase sperimentale della Riforma ACCRUAL è utile, probabilmente nelle fasi successive di aggiornamento trimestrale del Piano annuale dei flussi, una lettura congiunta con le indicazioni che gli uffici dovranno fornire in merito alla riclassificazione dei crediti e debiti su base ACCRUAL. 

Le proiezioni di incasso e/o pagamento rispetto ai residui attivi e passivi al 31.12.2025 che saranno fornite in sede di aggiornamento trimestrale dei flussi di cassa dovrebbero trovare, almeno in parte, coerenza con la distinzione di quegli stessi crediti e debiti tra poste CORRENTI (regolazione entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio) e NON CORRENTI.

NeoPA anche per il 2026 conferma il servizio di supporto agli enti per la costruzione ed il monitoraggio del Piano annuale dei flussi di cassa e degli atti collegati oltre al nuovo supporto formativo ed operativo in materia di ACCRUAL, in particolare per l’analisi dei dati finalizzata alla riclassificazione da trasmettere a BDAP entro il 30 giugno prossimo. Per informazioni in merito potete scrivere a contabilita@neopa.it

Tags: ACCRUAL, Gestione cassa, Piano annuale flussi di cassa