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Programma triennale dei lavori pubblici e coerenza con il bilancio: si esprime la Corte dei Conti

Il disallineamento che da sempre caratterizza il percorso di definizione ed approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici rispetto alle scadenze proprie dei documenti di programmazione contabile, DUP e Bilancio di Previsione, trova un puntuale chiarimento nella Deliberazione n. 16/2026/PAR della Corte dei conti, Sez. Regionale di controllo per il Veneto.

Un comune ha formulato articolati quesiti in merito alla corretta interpretazione dei Principi contabili generali nn. 5 e 9, di cui all’Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011, in relazione all’applicazione dell’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato I.5 allo stesso Codice dei contratti. La questione verte sulla possibilità di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici rispettando il vincolo di coerenza con il bilancio ed i principi contabili posti a governo della programmazione economico-finanziaria degli Enti locali laddove tale coerenza non possa essere supportata dalla certezza delle fonti di finanziamento.

Spesso gli enti che intendono finanziare opere di investimento con contribuzioni terze, alle quali si accede partecipando ad appositi bandi, sono chiamati a fornire, a titolo di requisito per l’ammissibilità della domanda, la dimostrazione dell’inserimento dell’opera in oggetto nei documenti di programmazione tecnico-contabile. Documenti che in conformità a quanto previsto dai richiamati Principi nn. 5 e 9 devono assicurare veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità del bilancio e prudenza. Nella fase in cui si presenta la domanda per accedere al contributo come si può attestare il rispetto di tali principi e inserire tra le fonti di finanziamento il contributo stesso?

Di seguito i passaggi centrali della pronuncia dei magistrati contabili:

“Alla luce di quanto sopra richiamato, risulta evidente che il rapporto di coerenza previsto dall’art. 37 del codice degli appalti, che deve sussistere (nel caso degli enti locali) tra il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, da un lato, e i documenti programmatori, il bilancio (con valenza triennale) e le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, dall’altro, è caratterizzato dalla progressività dei contenuti e dal loro continuo aggiornamento, in forza della natura “dinamica” che deve ispirare le analisi e le valutazioni degli elaborati contabili, in modo da tendere ad una sempre maggiore attendibilità delle previsioni.

la logica della programmazione non è coerente con una pianificazione di soli interventi di cui sia certo il finanziamento, in quanto l’assenza di analisi preventive volte a definire la realizzabilità di progetti e investimenti finalizzati al soddisfacimento di effettivi bisogni, può finire per rendere inutilizzabili anche i finanziamenti eventualmente ottenuti per quelle stesse finalità.”

In conclusione, le previsioni dell’Ente devono sempre scaturire da analisi accurate tanto dei dati storici e dei parametri quanto fondarsi su aspettative razionali e realistiche di scenari futuri, così come, nella determinazione della dimensione contabile, deve attenersi al principio di prudenza, senza per ciò stesso sconfinare in un approccio eccessivamente restrittivo”

“è ben possibile individuare circostanze o cronoprogrammi che richiedono un approccio rigoroso nell’applicazione dei canoni di attendibilità e prudenza (progetti che sono dotati di fonti di finanziamento che hanno raggiunto “un grado di probabilità elevato o prossimo alla certezza, sulla base di dati concreti, oggettivi e dimostrabili” e, pertanto, maturi per l’attuazione) e altre condizioni e orizzonti temporali nei quali l’inserimento di progetti nei documenti di programmazione scaturisce da scelte strategiche, in ogni caso giustificate da previsioni di finanziamento che devono essere “assistite da una prognosi «ragionevole» di acquisizione”.

Tags: Bilancio di previsione, Corte dei Conti, Programmazione lavori pubblici