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Illegittima la clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico dirigenziale

Con la recente ordinanza n. 28938 del 2 novembre 2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha confermato il proprio orientamento (cfr. Cass. n. 11376/2022) secondo il quale, in tema di impiego pubblico, va esclusa la validità della clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell’organizzazione pubblica, deve manifestarsi ex novo all’atto del possibile rinnovo, con l’osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri.

Peraltro, ricorda la Cassazione, nel pubblico impiego, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, senza un diritto all’assegnazione di incarichi specifici o equivalenti a quelli precedentemente ricoperti. Pertanto, non si applica ai dirigenti la regola dello jus variandi dell’articolo 2103 del codice civile, che tutela il diritto del lavoratore a svolgere mansioni equivalenti.

Tags: Incarichi dirigenziali, Rinnovo