La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26691 del 3 ottobre 2025, ha chiarito che l’utilizzo stagionale di un immobile destinato ad attività commerciale o ricettiva non comporta, di per sé, l’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) nei periodi di inattività derivanti da una scelta discrezionale del titolare.
Si ricorda che il presupposto impositivo della TARI è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti (art. 1, comma 641, L. 147/2013). Ne consegue che l’uso stagionale dell’immobile non esclude la sussistenza del presupposto, poiché la potenziale idoneità alla produzione di rifiuti permane anche durante i periodi di chiusura.
L’esclusione dal tributo può configurarsi solo in presenza di condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, quali l’inagibilità o l’inidoneità strutturale alla produzione di rifiuti. Non assumono invece rilievo le situazioni di mancata utilizzazione dovute a scelte soggettive dell’utente o alle caratteristiche dell’attività economica esercitata.
La Cassazione ribadisce, inoltre, che in materia di riduzioni ed esenzioni, la relativa disciplina è demandata ai regolamenti comunali, in applicazione del principio di autonomia regolamentare degli enti locali. Pertanto, eventuali agevolazioni per le attività stagionali possono essere riconosciute solo se espressamente previste dal Comune.
In tali casi, il contribuente è gravato da un onere probatorio specifico: deve presentare un’apposita dichiarazione al Comune e dimostrare la natura stagionale dell’attività mediante idonea documentazione, quale una licenza o autorizzazione rilasciata dalla pubblica autorità.
La Corte richiama, in tal senso, anche l’orientamento espresso con l’ordinanza n. 21181/2024, secondo cui il diritto alla riduzione tariffaria non può presumersi, ma deve essere puntualmente provato e trova applicazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento comunale.
Rimane ferma la presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati o detenuti, salvo prova contraria. Tale prova può essere fornita anche in sede contenziosa, dimostrando l’inidoneità dell’immobile alla produzione di rifiuti per la sua natura o per l’uso particolare cui è destinato.
In conclusione, il carattere stagionale dell’attività non comporta, di per sé, l’esclusione dal prelievo TARI, salvo che l’immobile risulti effettivamente inutilizzabile. Il tributo resta pertanto dovuto anche nei periodi di chiusura stagionale, a meno che non ricorrano condizioni oggettive di non utilizzabilità adeguatamente provate.
