Con la nota prot. 175706/2025, la Ragioneria Generale dello Stato ha finalmente fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di incremento della componente stabile del Fondo del personale non dirigente in applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025.
Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede la possibilità di incrementare, a decorrere dall’anno 2025, la componente stabile del Fondo delle risorse decentrate fino al conseguimento di un’incidenza delle relative somme complessive, maggiorate degli importi per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, non superiore al 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali.
Il primo passaggio è il calcolo della spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali. A tal fine, gli importi da prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali sono costituititi dal valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio (ivi compreso quello in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato), comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021.
Una volta determinata l’entità della spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari si procederà alla quantificazione del valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all’importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione, che si ottiene moltiplicando per 0,48 lo stesso stipendio tabellare corrisposto nel 2023.
Infine, per determinare l’entità delle maggiori risorse che possono essere appostate sul Fondo occorre sottrarre al valore precedentemente calcolato il valore della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 e l’importo relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativi alla stessa annualità.
È opportuno tuttavia ricordare che gli importi che l’ente destina all’incremento della componente stabile del Fondo, unitamente alla restante spesa di personale, non possono determinare il superamento della spesa sostenibile ai sensi dell’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dell’art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006.
Con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore uno strumento di ausilio in grado di orientarli in questa fase di prima applicazione della nuova disciplina, abbiamo predisposto un file di Excel composto da due fogli di calcolo, la cui compilazione consente di determinare con relativa semplicità il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo.
Nel primo foglio di calcolo vanno inserite le informazioni necessarie per la quantificazione della spesa complessiva sostenuta dall’ente nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari, mentre nel secondo foglio vanno inseriti i dati necessari per verificare il rispetto dei presupposti che legittimano l’aumento del Fondo.