Una delle novità più rilevanti introdotte in sede di Conto annuale 2024 è senza dubbio quella relativa alla rilevazione delle assenze per malattia.
La causale “Assenze per malattia retribuite” presente in Tabella 11 è stata infatti sostituita e suddivisa in due nuove causali.
La prima è denominata “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta” e in essa vanno registrate le assenze dal servizio per malattia per le quali è prevista la trattenuta in applicazione dell’articolo 71 del d.l. n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008.
Nella seconda, denominata “Assenze per malattia retribuite non soggette a trattenuta”, vanno invece rilevate tutte le altre assenze per malattia per le quali non è prevista la trattenuta (ricovero ospedaliero, terapie salvavita, infortunio sul lavoro, ecc.).
Ma come ci si deve comportare nel caso in cui un dipendente sia stato assente per malattia per venti giorni continuativi, di cui solo i primi dieci assoggettati a trattenuta? Si devono registrare i primi dieci giorni nella causale “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta” e gli altri dieci in “Assenze per malattia retribuite non soggette a trattenuta”?
A questo interrogativo ha fornito riscontro ieri la RGS con la FAQ n. 6, affermando che in questo caso l’intero periodo di malattia, al netto dei giorni festivi e di quelli non lavorativi, va registrato nella colonna “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta”.