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Precisazioni della Corte dei Conti sul deposito dei conti giudiziali

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna ha pubblicato, in data 4 giugno, una Nota interpretativa destinata agli Enti Locali al fine di precisare quali siano i termini di presentazione e deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili.

In particolare la nota chiarisce come interpretare il disallineamento di indicazioni fornite, prima, dall’art. 139 (Presentazione del conto) del codice della giustizia contabile che dispone: “1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza; …”  e poi dall’art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del Testo unico degli Enti locali che prevede: ” 1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale …”.

La nota chiarisce come segue: “Si premette che entrambi i termini sono da considerarsi ordinatori. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell’art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 233 TUEL. “

E’, inoltre, precisato che i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale.

Tags: Agenti contabili, Conto giudiziale, Corte dei Conti