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TOSAP/CUP sulle aree adibite a parcheggio solo se vi è sottrazione di suolo pubblico

Con la sentenza 35389/2021 in tema di applicazione della TOSAP, la Cassazione ha precisato che, qualora oggetto dell’occupazione sia un’area del demanio comunale appartenente alla rete viaria della città ed adibita a parcheggio di autoveicoli in concessione a società privata, è necessario verificare se l’area pubblica è occupata dal gestore con conseguente sottrazione della stessa all’uso pubblico o se ad esso sia solo attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio.

Nel primo caso – suolo pubblico sottratto alla collettività e occupazione da parte della società privata – il presupposto impositivo è soddisfatto e pertanto il gestore del parcheggio sarà tenuto al versamento della TOSAP. Nel secondo caso – affidamento della sola gestione del parcheggio – alla società privata è riconosciuto solo il potere di esazione delle somme dovute per il posteggio delle auto da parte dei singoli utenti, pertanto non vi è alcuna sottrazione di suolo pubblico alla collettività e non si configura alcun presupposto impositivo.

In altre parole: “Nella prima ipotesi si configura, infatti, la sottrazione della superficie all’uso collettivo e, quindi, il presupposto per il prelievo della Tosap, mentre nel caso in cui al soggetto gestore venga concessa la sola esazione delle entrate, quale sostituto dell’ente comunale nello sfruttamento del bene, non vi sono gli estremi per ritenerlo soggetto passivo d’imposta”.

In ultimo, la Corte evidenzia come la TOSAP sia dovuta in ragione dell’utilizzo che il privato fa dello spazio pubblico che occupa, perseguendo un vantaggio specifico a discapito della collettività.

Il principio espresso dalla pronuncia in commento trova applicazione, a nostro avviso, anche in ambito Canone unico patrimoniale, dato che, per quanto concerne le occupazioni, esso si fonda sul medesimo principio impositivo.