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Termini decadenziali del potere impositivo IMU: il quadro giuridico ricostruito dalla Cassazione

Con sentenza 10893/2022 la Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro giuridico inerente alla decadenza del potere impositivo IMU, evidenziando come, secondo il più recente indirizzo degli ermellini (Cass. 6842/20119; Cass. 554/2020; Cass. 352/2021; Cass. 8197/2021; Cass. 8199/2021; Cass. 17036/2021; Cass. 17037/2021), per delimitare dal punto di vista temporale l’esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.

Ricordando quanto previsto dall’art. 1 co. 161 L. 296/2006, la Cassazione individua più precisamente questi momenti:

  1. nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato (nel caso dell’IMU quindi si deve tenere conto del 16 giugno e del 16 dicembre);
  2. nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla (per IMU, si deve considerare il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione).

Ne consegue che, nel primo caso, il primo dei cinque anni previsti dall’art. 1 co. 161 L. 296/2006 è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato (es. versamento da effettuarsi a dicembre 2017; il periodo decadenziale inizierà il 1° gennaio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2022). Nel secondo caso, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l’accertamento del tributo, dato che il primo anno decorrerà solo dal 30 giugno dell’anno successivo ma si avrà tempo comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (es. dichiarazione per l’anno 2017 da presentarsi entro il 30 giugno 2018; il periodo decadenziale inizierà il 1° luglio 2018 ma terminerà il 31 dicembre 2023, ossia 6 mesi dopo il compimento del quinto anno solare).