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Telefisco 2022: pubblicazione degli atti TARI oltre il termine del 28 ottobre

In occasione dell’evento Telefisco 2022, il MEF ha fornito chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione sul portale del Ministero entro i termini previsti dall’art. 15-ter del D.L. 201/2011 delle Delibere di approvazione delle tariffe e dei Regolamenti TARI, che dispone quanto segue:

“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

Nello specifico è stato richiesto al MEF:

“In caso di pubblicazione delle delibere oltre il termine del 28 ottobre e conseguente efficacia delle nuove tariffe posta al 1° gennaio dell’anno successivo, quali sono le tariffe che trovano applicazione nell’anno successivo in sede di acconto con scadenza posta prima del 1° dicembre? L’applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006 assume a riferimento le tariffe applicate nell’anno precedente o quelle ad efficacia differita all’anno successivo a causa della tardiva pubblicazione?”

Ad esempio: se un Comune ha pubblicato oltre il termine del 28 ottobre 2021 la delibera di approvazione delle tariffe 2021 (e quindi la stessa acquista efficacia dal 1° gennaio 2022), quali sono le tariffe che devono essere applicate per il versamento in acconto della TARI 2022, considerato che sulla base dell’art. 15-ter sopra riportato lo stesso deve avvenire sulla base delle tariffe approvate nell’anno 2021?

Il MEF ha chiarito quanto di seguito indicato:

In caso di pubblicazione delle tariffe della Tari oltre il termine 28 ottobre dell’anno cui le stesse si riferiscono, le tariffe medesime non devono essere prese in considerazione ai fini del versamento delle rate relative al tributo dovuto per l’anno successivo la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre. Tali tariffe pubblicate tardivamente sono infatti applicabili nell’anno successivo – in sede di versamento a conguaglio per le rate successive al 1° dicembre – solo ove non intervenga, entro il 28 ottobre dello stesso anno, la pubblicazione di una diversa delibera adottata nei termini di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006. Le rate di acconto dell’anno successivo a quello cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente devono, invece, essere versate sulla base delle tariffe applicabili nel medesimo anno cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente, vale a dire quelle adottate per l’anno precedente”.

Quindi il Comune per l’acconto relativo alla TARI 2022 dovrà applicare le tariffe approvate nell’anno 2020 (che potrebbero corrispondere a quelle del 2019 se il Comune si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020); per il conguaglio 2022 ci sono due opzioni:

– se la delibera di approvazione delle tariffe 2022, adottata entro i termini stabiliti per l’approvazione del bilancio di previsione, viene pubblicata nei termini di cui sopra, la stessa viene considerata ai fini del versamento la cui scadenza è fissata dopo il 1° dicembre 2022;

– se non vengono deliberate nuove tariffe per l’anno 2022 con relativa pubblicazione entro il 28 ottobre dello stesso anno, per il versamento a conguaglio della TARI saranno applicate le tariffe approvate per l’anno 2021 e tardivamente pubblicate nello stesso 2021.

Nel primo caso le tariffe approvate per l’anno 2021 non troverebbero applicazione né nell’anno in cui le stesse sono state approvate né nell’anno successivo per il versamento della rata di acconto.

È quindi fondamentale rispettare il termine del 14 ottobre di ciascun anno per l’invio degli atti di approvazione delle tariffe TARI, considerato che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre genera l’impossibilità di applicare le tariffe approvate con l’eventuale rischio di mancata copertura dei costi del servizio determinati per l’anno di riferimento sulla base della disciplina ARERA.

Lo stesso MEF ha infine specificato che:

“Se, ad esempio, la delibera relativa all’anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021, le rate di acconto per l’anno 2022 devono essere versate sulla base delle tariffe applicabili nell’anno 2021, vale a dire quelle adottate per l’anno 2020. Tale soluzione, oltre ad essere aderente al disposto del secondo periodo del comma 15-ter dell’articolo 13 del Dl 201/2011, è tanto più fondata se si considera che le tariffe pubblicate tardivamente sono destinate con ogni probabilità – data la natura del tributo in questione, tramite il quale deve essere assicurata la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti riferibili a ciascun anno – ad essere superate da una nuova delibera adottata per l’anno successivo. Se nell’anno successivo a quello cui si riferiva la delibera di determinazione delle tariffe della Tari pubblicata tardivamente non viene adottata alcuna delibera o viene adottata una delibera oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con conseguente inapplicabilità della stessa in virtù dell’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe applicabili sono quelle di cui alla delibera adottata per l’anno precedente e pubblicata tardivamente. Se, ad esempio, la delibera relativa all’anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 e la delibera per l’anno 2022 non viene approvata o viene approvata ma oltre il termine di approvazione del bilancio, le tariffe applicabili per l’anno 2022 sono quelle di cui alla delibera adottata per l’anno 2021 e pubblicata tardivamente”.

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