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Tar Lazio: il costo dei tamponi non deve ricadere sul datore di lavoro

Il costo per ottenere il green pass mediante l’effettuazione di tamponi non deve essere sostenuto dal datore di lavoro, non venendo in rilievo nel caso di specie una fattispecie accomunabile a quella dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) previsti dal d.lgs. n. 81/2008, atteso che l’obbligo di esibire la certificazione verde non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche tutti quei luoghi indicati dalla normativa vigente.

Non risulta possibile, dunque, addossare al datore di lavoro le spese per i tamponi, venendo in rilievo in questo caso una disposizione che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 5705/2021 della sezione Terza Bis del Tar Lazio pubblicata il 26 ottobre.
 

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