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Soggettività passiva TARSU/TARI in capo al concessionario e non al gestore del bar

Con la sentenza n. 8296 del 15-03-2022, la Cassazione civile Sez. V, ha stabilito che la soggettività passiva TARSU riferita ai locali di un bar in gestione, sito all’interno dello stadio comunale in concessione ad una Unione sportiva rimane in capo a quest’ultima e non può essere trasferita in capo al gestore del bar, in quanto l’unico soggetto che detiene stabilmente tutti i locali dello stadio, in virtù del titolo concessorio, rimane la società sportiva citata.

La Cassazione, ribadendo un principio già affermato, ha precisato che “E’ pacifico tra le parti che il titolare del rapporto concessorio è l’Unione Sportiva (…), sicchè a prescindere dalla questione relativa alla temporaneità o meno della occupazione, manca la legittimazione tributaria passiva della D.F.. Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di Tarsu, nell’ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un’area scoperta sulla quale, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l’effettiva disponibilità dell’area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (Cass. n. 3798 del 16/02/2018)”.

Nel caso in esame risulta pertanto irrilevante il fatto che il gestore del bar abbia omesso di presentare la denuncia TARSU/TARI in ordine alla occupazione temporanea dei locali in quanto detta denuncia avrebbe dovuto, piuttosto, essere presentata dalla Unione Sportiva, nei termini di legge.

Infine si noti che gli accordi sottoscritti dalle parti della convenzione (l’Unione Sportiva e D.F. il gestore del bar) ed in particolare quello secondo il quale “ogni e qualsiasi tassa onere o imposta relativa all’espletamento del servizio restano ad esclusivo carico della ditta D.F.”, rilevano solo tra le parti contrattuali avendo natura privatistica e pertanto confermano che per il carico tributario risponde nei confronti del Comune, che non è parte della Convenzione, solo l’Unione Sportiva, quale concessionaria con conseguente impossibilità per il Comune di rivolgersi direttamente al gestore del bar.