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Sezioni unite: scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per gli atti tributari e sanatoria per raggiungimento dello scopo

Con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021 la Cassazione civile Sezioni Unite ha chiarito l’aspetto temporale del perfezionamento della notifica degli atti tributari impositivi rispetto al termine di decadenza, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, differente per il notificante e per il destinatario, valevole anche per gli atti di imposizione tributaria e non solo per gli atti processuali.

Tale principio sancito anche a livello normativo con l’articolo 60 comma 6 del D.P.R. 29-9-1973 n. 600, il quale dispone che: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”, in numerose sentenze di merito non è stato applicato agli atti tributari e questi sono stati pertanto oggetto di annullamento per il solo fatto di essere stati ricevuti oltre i termini di decadenza, anche se spediti entro le scadenze (per esempio atto spedito in data 31/12/2021 e ricevuto il 10/01/2022).

L’altra questione che le Sezioni Unite hanno risolto è se la scissione soggettiva degli effetti della notificazione trovi applicazione anche qualora l’Amministrazione finanziaria si avvalga, per la notificazione, del messo notificatore speciale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, anziché dell’ufficiale giudiziario.

Le Sezioni Unite nella sentenza in commento hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Quanto esposto dalla Cassazione inoltre vale anche a sgombrare il campo dal contrasto ipotizzato tra l’orientamento consolidato della Sezione ordinaria tributaria che, sin dalla pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 447, ha ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari con l’altrettanto pacifico orientamento, seguito anch’esso dalla Sezione tributaria in materia di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Tale ipotizzato contrasto deve ritenersi solo apparente in quanto i due orientamenti riguardano fattispecie diverse (il primo, della scissione soggettiva degli effetti, quella in cui la notificazione si è perfezionata e il secondo, dell’applicabilità della sanatoria processuale per raggiungimento dello scopo, quella in cui la notificazione non si sia perfezionata per una sua invalidità). Ne deriva che la scissione soggettiva non opera se la notificazione non si perfeziona e decadono anche gli effetti provvisori prodotti, mentre, se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l’atto all’Ufficiale giudiziario (ovvero all’ufficio postale). In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. In tale ottica la Cassazione ritiene che “i due principi convivono, in quanto il principio dell’estensione della sanatoria ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo dell’atto, consente di superare il vizio di notifica dell’atto tributario ai fini dell’instaurazione del contraddittorio su di esso, una volta che sia impugnato, ma non consente di evitare una decadenza maturata, prima della conoscenza effettiva da parte del destinatario, perché in mancanza di valido perfezionamento del procedimento notificatorio, non si può far leva sugli effetti provvisori favorevoli al notificante in virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti”.