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Sezione Autonomie: questione di massima che specifica le competenze dell’OSL ai fini della definizione della massa passiva

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 21 del 18 dicembre 2020 è tornata a pronunciarsi sulla delicata e complessa materia afferente le competenze dell’Organo straordinario di liquidazione e della definizione della massa passiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La questione posta dalla Sezione regionale di controllo per il Molise alla Sezione Autonomie è la seguente: “se la competenza dell’Organo straordinario di liquidazione relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato comprenda anche i debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili in conseguenza di prestazioni eseguite successivamente alla predetta data.”

Il caso oggetto di analisi è relativo ad un impegno di spesa per una prestazione professionale che troverà espletamento negli anni successivi a quello in cui è stato assunto e che precede l’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il comune richiedente evidenzia anche che l’impegno di spesa è mantenuto tra i residui passivi.

In prima battuta i magistrati contabili evidenziano come, pur non incidendo sulle considerazioni finali, si rileva una non corretta applicazione delle regole della contabilità armonizzata, in particolare, del principio della “competenza finanziaria potenziata”. Un impegno assunto nell’anno n ma relativo ad una prestazione che avverrà in un anno successivo deve essere imputato contabilmente sull’anno di esigibilità della prestazione stessa.

L’analisi viene condotta su due piani paralleli: il “tempo” in cui si verifica il depauperamento o l’arricchimento del patrimonio dell’ente derivante da scelte operate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del riequilibrio e la tipologia di esecuzione del contratto stipulato, se istantaneo o a prestazione continuata e periodica.

Su cosa debba rientrare nella massa passiva di gestione OSL è evidenziato quanto segue: “Ad avviso di questa Sezione, pertanto, il criterio discretivo che richiede la norma in commento risiede non già nella metodologia contabile applicata nel tempo, bensì nel fatto gestionale che ha determinato, in concreto, un arricchimento patrimoniale all’ente, ovvero un suo impoverimento (nel caso delle sopravvenienze passive).
Qualora l’arricchimento o il depauperamento patrimoniale sia già avvenuto prima dell’esercizio nel quale assume validità la dichiarazione di dissesto, il debito è indubbiamente correlato ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Viceversa, nel caso in cui, pur in presenza di un contratto antecedente alla dichiarazione di dissesto, l’arricchimento (o il detrimento) patrimoniale non fosse ancora avvenuto, la norma additiva non potrebbe attrarre alla gestione liquidatoria alcunché; e l’obbligazione pecuniaria, una volta scaduta, andrebbe necessariamente imputata alla gestione ordinaria.”

Sulla diversa considerazione del “passivo” in base al tipo di contratto da cui scaturisce è ben chiarito quanto segue: “L’effetto dell’art. 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 80 è quello di attrarre nel dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente a tale data. Tale conseguenza potrebbe non verificarsi in modo conforme per i contratti ad esecuzione istantanea o differita che si esauriscono in un’unica prestazione, rispetto a quelli i cui effetti sono diluiti nel tempo…”  – “è da ritenere che nei contratti di durata le prestazioni che si verificano dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato siano da imputarsi sul bilancio della gestione ordinaria.” 

Alla luce di quanto esposto e considerati i profili di specialità evidenziati nella Deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, la Sezione Autonomie enuncia il seguente principio di diritto: “Rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.”