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Riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, nuova circolare del Ministero dell’Interno

A seguito dei numerosi quesiti ricevuti ultimamente dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in ordine alla possibilità, per gli enti locali, di continuare a svolgere le sedute dei propri organi collegiali da remoto o in modalità mista anche nella fase post pandemica, ossia alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno ha chiesto chiarimenti sulla questione all’Avvocatura Generale dello Stato.

Quest’ultima, con il parere reso, ha evidenziato che l’inciso contenuto nell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all’art. 7, prevede che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. ” Inoltre, continua il predetto Organo Consultivo, il “successivo art. 38, per ciò che in questa sede rileva, dispone che …. 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
l consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.[. . .]
“.

D’altra parte, ha evidenziato la stessa Avvocatura Generale, “il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), all’art. 12. -Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida ..
”.

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l’Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e  disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e  giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore“.

È quanto si legge nella recente circolare del Viminale n. 33/2022.

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