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Rinnovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024: quasi pronto l’atto di indirizzo all’Aran

In data odierna è stata diffusa una prima bozza dell’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Il nuovo contratto interesserà oltre 400 mila lavoratori ed avrà un impatto economico a regime di 982,33 milioni di euro.

Esso, tuttavia, non si limiterà solo alla distribuzione degli aumenti contrattuali, ma interverrà anche su alcuni limitati aspetti della disciplina contrattuale concernenti il trattamento giuridico-economico del personale, le relazioni sindacali, l’ordinamento professionale e il fondo delle risorse decentrate.

In particolare, per quanto riguarda il sistema di classificazione del personale, il Comitato di Settore chiede innanzitutto di confermare in toto l’attuale disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (ribadendo quindi l’unicità dell’Area dei Funzionari), precisando meglio, tuttavia, che il dipendente titolare di incarico di elevata qualificazione può coordinare altri dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari.

Viene inoltre chiesto di prorogare fino al 31/12/2026 la facoltà di effettuare progressioni verticali in deroga per il personale educativo, docente ed insegnante, garantendo nel contempo al personale educativo privo del titolo di laurea l’inquadramento in uno specifico profilo temporaneo nell’ambito dell’Area degli istruttori.

Parlando di contrattazione integrativa, invece, viene chiesto di confermare interamente l’attuale disciplina contenuta nel titolo II del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 16 novembre 2022, adottando però talune misure utili ad impedire che la contrattazione sull’utilizzo del fondo risorse decentrate travalichi i limiti di competenza normativamente imposti.

Viene inoltre rappresentata l’esigenza di porre maggiore enfasi alla performance organizzativa rispetto a quella individuale nella valorizzazione della valutazione al fine dell’erogazione del trattamento economico accessorio e delle progressioni economiche.

Ma il nucleo centrale dell’atto di indirizzo è dedicato all’individuazione di una serie di misure finalizzate al rilancio dell’attrattività degli enti del comparto, sollecitando il nuovo contratto ad «intervenire in modo innovativo sugli istituti del trattamento economico e del welfare integrativo, impiegando tutti i margini utili per potenziare l’interesse all’impiego negli enti attualmente meno attrattivi».

In particolare si chiede di:
1) escludere dal limite di spesa di cui al secondo comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato erogate ai titolari di incarichi di elevata qualificazione;
2) procedere ad una semplificazione delle procedure relative al riconoscimento dei differenziali economici, prendendo in considerazione, con riferimento al requisito dell’esperienza professionale, prioritariamente i servizi prestati presso l’ente;
3) reintrodurre nuovamente la facoltà per i comuni privi di dirigenza di utilizzare le proprie capacità assunzionali per incrementare le risorse destinate a remunerare gli incarichi di elevata qualificazione;
4) prevedere un adeguamento della disciplina del fondo per il lavoro straordinario, di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, e delle forti asimmetrie che si sono determinate tra enti dello stesso comparto in applicazione di un vincolo finanziario orizzontale, non rispondente ad un criterio uniforme di sostenibilità finanziaria, né adeguato alle reali esigenze organizzative e di servizio;
4) precisare, in coerenza con i più recenti orientamenti della Corte dei Conti, che i fondi che finanziano gli istituti del welfare integrativo non soggiacciono al limite finanziario previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in considerazione della funzione assistenziale e non retributiva dell’istituto.

Da ultimo, viene segnalata l’esigenza di un aggiornamento della disciplina del patrocinio legale, prevedendo l’assunzione a carico dell’amministrazione delle spese per il patrocinio legale anche nel caso in cui il dipendente nomini il legale o il consulente tecnico di propria fiducia, comunicandolo tempestivamente all’amministrazione, salvo che questa esprima il proprio motivato diniego.