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Rimborso TARI al conduttore: è legittimo se l’onere viene assolto dal locatore?

Con la sentenza n. 12045 del 5 novembre 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso TARI per le annualità dal 2015 al 2019 versata dal gestore del bar all’interno dell’ospedale, in quanto l’Azienda Ospedaliera provvedeva già al pagamento del tributo complessivamente dovuto per l’intera superficie ed era di fatto il destinatario esclusivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso, il soggetto Gestore del servizio rifiuti non aveva fornito alcuna risposta, non fornendo alcun contributo per contrastare l’assunto del contribuente. Solo a seguito della presentazione del ricorso l’Ufficio aveva riconosciuto la legittimità del rimborso senza però dar corso alla formalizzazione contabile.
La Commissione ha ritenuto pertanto legittimo il rimborso non solo per il fatto che il servizio di raccolta rifiuti era reso già all’ospedale nella sua interezza, ma anche perché dalla documentazione fornita nel corso del giudizio era emerso che per accordi contrattuali tra l’Ente ospedaliero e la società che gestiva il bar, gli oneri correlati allo smaltimento dei rifiuti complessivamente sostenuti dall’ospedale, erano per la quota di superfici occupate dal bar già corrisposti dai titolari dello stesso congiuntamente ai canoni di locazione. 

La Sentenza non è pienamente condivisibile nella parte in cui dà rilevanza all’accordo contrattuale tra privati sull’assolvimento del tributo in questione, in quanto il contratto tra privati non dovrebbe avere effetti nei confronti dell’ente, derogando alla normativa di riferimento.

È infatti doveroso precisare che il contratto tra privati non esonera il soggetto passivo individuato per legge (l’occupante), al versamento della TARI, in quanto nel caso in cui il tributo non venisse assolto il Comune può rivalersi esclusivamente nei confronti sull’occupante anche in presenza di un contratto tra i privati in cui sia stato concordato l’onere tributario in capo al proprietario. Sarà poi l’occupante, dopo aver regolarizzato con il Comune, a doversi far carico di chiedere al proprietario il rimborso della quota versata, se esistevano contratti in tal senso. Quindi nel caso specifico esaminato dalla CTP l’onere è stato comunque assolto già dal proprietario, ma resta un’eccezione: se l Azienda ospedaliera avesse chiesto il rimborso per la quota pagata relativa al bar avrebbe avuto diritto a riceverla e in quel caso al conduttore del bar il Comune avrebbe legittimamente imposto il diniego del rimborso, dal momento che la definizione del soggetto passivo è una materia su cui sussiste riserva di Legge e i contratti tra privati non possono derogare la disciplina normativa.