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Previsioni di cassa: ARCONET accende il faro sulla modifica del Principio contabile

Nel corso dell’ultima riunione della Commissione ARCONET è stato condotto un primo esame della proposta di aggiornamento del principio applicato alla programmazione riguardante le previsioni di cassa al fine di migliorare la qualità delle previsioni di bilancio.

L’esigenza, ormai non più rimandabile, di stabilire regole più stringenti per la definizione delle previsioni di cassa degli enti è strettamente legata alla veridicità degli stanziamenti indicati a bilancio, alla coerenza con quanto esposto nel piano dei flussi di cassa e alla necessità di rispettare i tempi di pagamento.

La proposta di modifica del principio contabile prevede le seguenti condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:

➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:

+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,

+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,

– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,

– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;

➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.

➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,

+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;

– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,

– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,

– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

E’ evidente come la gestione della cassa, a partire dalle previsioni al monitoraggio puntuale realizzato anche tramite l’aggiornamento del piano dei flussi, costituisca un elemento su cui il legislatore e gli organi di controllo pongono la massima attenzione. Il tema, come abbiamo anticipato nel nostro articolo di ieri, sarà trattato anche nella determina del Ragioniere generale dello Stato relativa alle nuove modalità di calcolo del FCDE.

La rilevanza dello strumento del Piano dei flussi di cassa quale leva strategica, trasversale all’ente, per agevolare un ordinato processo di definizione delle previsioni di cassa e del successivo monitoraggio e controllo delle stesse non può essere ricondotta ad un mero adempimento informatico.

 

Tags: Arconet, Gestione cassa, Piano annuale flussi di cassa