Come noto, la legge 18 luglio 2025, n. 106, ha introdotto una serie di disposizioni volte a rafforzare in modo strutturato la tutela dei lavoratori colpiti da patologie gravi e durature, con particolare attenzione all’equilibrio tra esigenze di cura e mantenimento della posizione lavorativa.
In particolare, l’art. 2 del citato provvedimento (al comma 1) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori competa un’indennità economica.
Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità applicative delle citate disposizioni.
Seppur rivolta ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, la circolare in esame costituisce comunque un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione della norma.
Essa evidenzia innanzitutto che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
Con riferimento all’applicazione del successivo comma 2, si precisa, poi, che il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso.
Per poter fruire delle dieci ore di permesso aggiuntive, precisa ancora l’Istituto, il lavoratore dipendente deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro (a tal fine, si specifica che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora), dichiarando, anche in relazione ai permessi per i figli minori, il possesso dei requisiti previsti (quindi, prescrizione medica e riconoscimento del grado di invalidità pari o superiore al 74%). Successivamente, a seguito della fruizione del permesso, il dipendente deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte.
Da ultimo, parlando di “cumulo di agevolazioni”, viene chiarito che:
• il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
• il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
• nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
